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Il Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti introduce
un divieto che punta a rafforzare la gestione sostenibile della plastica. Per
le imprese coinvolte negli scambi internazionali diventano centrali la
tracciabilità dei materiali e la verifica delle destinazioni.
La disposizione interessa un passaggio importante della filiera: quello in cui i rifiuti prodotti nell’Unione vengono trasferiti verso Paesi terzi per essere recuperati o riciclati. L’obiettivo è ridurre il rischio che materiali difficili da gestire finiscano in contesti privi di infrastrutture e controlli adeguati, trasferendo altrove gli impatti ambientali della produzione e del consumo europei.
Secondo la Commissione europea, nel 2025 l’UE ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. Circa la metà dei quantitativi esportati era destinata a Paesi OCSE e l’altra metà a Paesi non OCSE. Si tratta di flussi commerciali che rendono rilevante il cambiamento introdotto dalla nuova disciplina.
Che cosa cambia con il nuovo regolamento?
Il Regolamento (UE) 2024/1157 è entrato in vigore il 20 maggio 2024 e le sue disposizioni vengono applicate secondo un calendario progressivo.
Dal 21 maggio 2026, le esportazioni di rifiuti di plastica verso Paesi terzi sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva. Gli esportatori devono seguire gli adempimenti previsti e assicurarsi che i materiali siano destinati a impianti in grado di gestirli in modo ambientalmente corretto.
Dal 21 novembre 2026 scatterà invece il divieto di esportazione di rifiuti di plastica verso i Paesi non OCSE, inizialmente previsto fino al 21 maggio 2029. Dopo tale periodo, eventuali esportazioni potranno essere consentite soltanto secondo le condizioni stabilite dalla normativa europea e sulla base della capacità dei Paesi interessati di garantire una gestione adeguata dei materiali.
Il quadro è definito dal Regolamento (UE) 2024/1157 su EUR-Lex e dalla pagina della Commissione europea sulle spedizioni di rifiuti di plastica.
Perché la misura riguarda anche il mercato del riciclo?
Il divieto non è soltanto una restrizione commerciale. Si inserisce nel più ampio obiettivo europeo di rafforzare la responsabilità nella gestione dei rifiuti e favorire un’economia circolare in cui i materiali possano essere recuperati e reintrodotti nei cicli produttivi in condizioni controllate.
Esportare un rifiuto non equivale necessariamente a riciclarlo: perché il trasferimento produca un beneficio ambientale, occorre che il materiale sia effettivamente recuperato e che il trattamento avvenga nel rispetto delle condizioni previste. In assenza di controlli adeguati, il rischio è che i costi ambientali vengano semplicemente spostati da un territorio all’altro.
Per gli operatori europei, il cambiamento richiede di verificare le destinazioni dei flussi, le classificazioni dei materiali e le procedure applicabili. Le imprese che esportano rifiuti di plastica dovranno valutare la compatibilità dei propri contratti e delle proprie catene logistiche con il nuovo quadro normativo.
La misura può inoltre aumentare l’attenzione sulla capacità europea di selezionare, trattare e riciclare i materiali prodotti al proprio interno. Il divieto, tuttavia, non garantisce automaticamente un incremento del riciclo: saranno determinanti la disponibilità di impianti, la qualità dei materiali raccolti e la presenza di un mercato capace di assorbire le materie prime seconde.
La tracciabilità diventa un elemento centrale
Il regolamento rafforza anche il quadro dei controlli sulle spedizioni transfrontaliere. Per le aziende, la corretta classificazione dei rifiuti e la documentazione dei trasferimenti diventano elementi essenziali per evitare irregolarità e garantire la conformità delle operazioni.
La Commissione europea ha inoltre avviato un percorso di valutazione delle condizioni di gestione dei rifiuti nei Paesi destinatari. Nel settembre 2026 ha pubblicato una bozza dell’elenco dei Paesi non OCSE che potrebbero essere autorizzati a ricevere determinati flussi di rifiuti non pericolosi dopo maggio 2027. Questo percorso riguarda il regime generale delle esportazioni di rifiuti e va distinto dal divieto specifico sui rifiuti di plastica, che decorre dal 21 novembre 2026.
La distinzione è importante: il nuovo sistema non introduce un unico divieto indistinto per ogni tipo di rifiuto, ma prevede regole differenti in base alla tipologia del materiale, alla destinazione e alla procedura applicabile.
Una transizione che richiede capacità industriale
Il nuovo quadro europeo pone una questione che va oltre il rispetto delle scadenze: quanto è attrezzata l’Europa per gestire e valorizzare i rifiuti che produce?
Perché la riduzione delle esportazioni si traduca in un vantaggio ambientale, occorre rafforzare le infrastrutture di trattamento, migliorare la qualità della raccolta e sostenere la domanda di materiali riciclati. Senza questi elementi, il rischio è che la limitazione dei flussi verso l’estero aumenti la pressione sugli impianti esistenti senza risolvere tutte le criticità della filiera.
Il divieto del 21 novembre rappresenta quindi un passaggio rilevante nella gestione europea dei rifiuti di plastica. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di accompagnare i controlli sulle esportazioni con investimenti, tracciabilità e sviluppo del mercato del riciclo, affinché la responsabilità sui materiali non si fermi al confine, ma prosegua lungo l’intero ciclo di vita.
Fonti:
- https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-shipments/plastic-waste-shipments_en
- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj?locale=it
- https://environment.ec.europa.eu/news/new-waste-shipment-regulation-and-diwass-platform-go-live-2026-05-21_en
- https://environment.ec.europa.eu/news/commission-publishes-draft-list-countries-authorised-import-eu-waste-2026-09-18_en
- https://www.consilium.europa.eu/en/policies/waste-trade/
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