Codice appalti: il settore delle acque tra conferme e apertura alla concorrenza

Codice appalti: il settore delle acque tra conferme e apertura alla concorrenza

Nel decreto di riforma manca ancora una disciplina di coordinamento con il D.Lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda il servizio idrico integrato.

Anche se per la maggior parte si tratta di conferme di quanto già stabilito dalla precedente disciplina, nel nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) non mancano le novità per i contratti legati al settore dell’acqua.

Le disposizioni sono rivolte agli enti che affidano le commesse pubbliche, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche che operano nel settore speciale dell’acqua e gli enti che sono abilitati a svolgere attività nel settore dell’acqua tramite diritti speciali, quando addirittura in via esclusiva.
Le misure si applicano, come disposto dall’art. 117, alle attività di messa a disposizione o gestione delle reti fisse per produzione, trasporto e/o distribuzione di acqua potabile, nonché ai progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, a patto che il volume di acqua potabile superi il 20% del totale disponibile e allo smaltimento e al trattamento delle acque reflue.

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La prima novità riguarda le diverse tipologie di procedure di gara alle quali gli enti aggiudicatori possono ricorrere in fase di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali. In particolare, alle modalità già esistenti (“aperte”, “ristrette”, “negoziate” e “di dialogo competitivo”) l’art. 65 aggiunge ora il cosiddetto “partenariato per l’innovazione”, ovvero la possibilità, per l’ente aggiudicatario, di individuare una soluzione ad hoc per attribuirsi forniture, servizi o lavori, in assenza di una già disponibile sul mercato. Ovviamente, deve essere garantita la corrispondenza «ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti», mentre resta a discrezione delle stazioni appaltanti l’individuazione dei requisiti minimi che i soggetti offerenti devono soddisfare. Questo nuovo strumento di aggiudicazione, al di là della novità, è anche un importante assist a favore del regime di concorrenza tra gli operatori.

Qualche modifica anche per il sistema di qualificazione che gli enti aggiudicatari possono istituire per velocizzare la fase di indizione della gara, restringendo la cerchia dei soggetti da coinvolgere ai soli iscritti a un elenco definito, di volta in volta, in base a criteri stabiliti dallo stesso ente. La novità sta nella facoltà aggiuntiva di creare un sistema di qualificazione declinato per singole categorie di appalto e diverso a seconda della fase di qualificazione.

L’unica nota dolente riguarda, infine, l’ennesima mancata occasione per coordinare la nuova regolamentazione sugli appalti con il testo unico dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) per quanto riguarda il servizio idrico integrato, la cui gestione continua, pertanto, a risultare difforme a seconda della disciplina che si applica. Così, mentre il D.Lgs. n. 50/2016 considera separatamente i vari aspetti del servizio (distinguendo, ad esempio la gestione dell’acqua potabile dal trattamento delle acque reflue o la messa a disposizione delle infrastrutture dalla gestione delle reti), il D.Lgs. n. 152/2006 adotta criteri unitari, creando così intuibili criticità interpretative e applicative in un settore sempre più strategico in chiave non solo ambientale e sociale, ma anche economico.

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