Il lato green del Recovery and Resilient Facility: il principio do no significant harm

Il lato green del Recovery and Resilient Facility: il principio do no significant harm

Venerdì 12 febbraio la Commissione europea ha pubblicato, in merito all’approvazione del Recovery and Resilient Facility da parte del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (di seguito, gli Orientamenti tecnici), un documento contenente particolari linee guida in ottica green a cui dovranno attenersi gli Stati membri per la redazione dei propri piani nazionali di ripresa e resilienza (di seguito i PNRR).

Il Recovery and Resilient Facility

Il Recovery and Resilient Facility, noto anche come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è uno degli strumenti più importanti a supporto del Next Generation Ue. Le risorse del Recovery and Resilient Facility ammontano a circa 672,5 milioni di Euro di cui 312 milioni e mezzo a titolo di sovvenzioni e 360 milioni sotto forma di prestito. Scopo del Recovery and Resilient Facility è aiutare gli Stati membri ad affrontare i molteplici effetti generati dalla pandemia da Covid-19.

Al fine di poter accedere alle risorse messe a disposizione dal Recovery and Resilient Facility, ciascuno Stato membro dovrà inviare alla Commissione europea entro il 30 aprile 2021 il proprio PNRR. I PNRR dovranno contenere riforme e misure che vadano a rispettare il diritto dell’Unione in generale e prestare grande attenzione alla legislazione ambientale. Ricordiamo che circa il 30% della spesa di bilancio dell’Unione europea sarà dedicata alla transizione verde.

Clicca qui per approfondire!

Il regolamento Tassonomia: cos’è e cosa prevede

Le Istituzioni europee hanno sottolineato nelle ultime settimane l’arduo compito che spetterà ai Paesi membri nei prossimi mesi: rispettare le scadenze istituzionali senza però mai venire meno alla missione di condurre il vecchio continente alla neutralità climatica entro il 2050. Tra gli strumenti più incisivi di cui dispongono i Governi per apportare radicali cambiamenti vi rientrano sicuramente le riforme la cui adozione, se adeguatamente supportata da validi strumenti, può essere determinante per creare mutamento di paradigmi importanti all’intero delle varie classi sociali ed in particolare in quelle imprenditoriali, motore pulsante dell’economia.

II 18 giugno 2020 il Parlamento europeo, al fine di promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green New Deal, ha adottato il Regolamento UE 2020/852 noto anche come il Regolamento Tassonomia. Scopo di tale Regolamento è quello di stabilire i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile così da individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Il principio “do no significant harm (DNSH)”

Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Tassonomia, per “obiettivi ambientali” si intendono:

  1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  2. l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  3. l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  4. la transizione verso un’economia circolare;
  5. la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
  6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Rispettare il principio do no significant harm”, (di seguito il principio DNSH) letteralmente “non arrecare un danno significativo all’ambiente”, significa porre in essere attività che rispettino gli obiettivi ambientali di cui sopra. Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento, quindi, un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas ad effetto serra o arreca un danno significativo alla transizione verso un’economia circolare se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali. Per una valutazione di tal genere occorre inoltre tener conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi connessi all’attività. Secondo gli Orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea, gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura che intendono adottare con i PNRR, ivi inclusi investimenti e riforme.

La valutazione del principio DNSH

Al fine di valutare se le misure predisposte nei PNRR rispettino o meno il principio DNHS, la Commissione ha ideato una lista di controllo che dovrà essere debitamente compilata dai singoli Stati membri. La Commissione per valutare le proposte dovrà redigere un sistema di due opzioni di rating “A” o “C.” La lettera A" verrà assegnata se nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali; la lettera "C" se una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Tale lista di controllo si basa su un sistema denominato “albero delle decisioni” strutturato in due fasi differenti:

  • fase 1: indicazione degli obiettivi climatici che devono essere valutati alla luce del principio DNSH. Per tale attività è richiesta la mera risposta SI o NO accanto a ciascuna delle 6 voci e la relativa giustificazione;
  • fase 2: fornire una valutazione DNSH per gli obiettivi ambientali per cui è necessaria.

In base a tale sistema quindi gli Stati membri dovranno fornire un’adeguata motivazione a sostegno delle risposte indicate e nel caso in cui non siano in grado di fornirle, la Commissione europea dovrebbe attribuire un rating “C” al PNRR.

Clicca qui per approfondire!

Potrebbero interessarti ...

  • Su di noi

    Nonsoloambiente è un magazine online interamente dedicato all’informazione ambientale, che vuole offrire un contributo alla diffusione della cultura sostenibile, donando ai suoi lettori una visione pluralista e aggiornata sulle principali novità del settore, attraverso contenuti freschi, originali e di qualità.