Novità sulla rendicontazione di sostenibilità dall’UE
Sostenibilità

Novità sulla rendicontazione di sostenibilità dall’UE

In data 31 Luglio La Commissione ha adottato i principi europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS) come previsto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Dopo un periodo di consultazione la Commissione ha deliberato una versione riveduta della precedente bozza del Delegated act, per ridurre la complessità e aumentare la coerenza tra gli standard ESRS e le legislazioni dell'UE con l’obiettivo di renderlo applicabile dal 1° gennaio 2024.

Gli standard spaziano dalle questioni ambientali a quelle sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani. Forniscono così informazioni agli investitori che rendono maggiormente comprensibile l'impatto sulla sostenibilità delle società in cui investono. 

Essi tengono inoltre conto delle discussioni con l'International Sustainability Standards Board e la Global Reporting Initiative, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità tra gli standard dell'UE e quelli globali e di evitare inutili doppie rendicontazioni da parte delle aziende. I requisiti di rendicontazione saranno introdotti gradualmente per le diverse aziende.

Il commissario per i Servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness, ha dichiarato: "Gli standard che abbiamo adottato oggi sono ambiziosi e rappresentano uno strumento importante a sostegno dell'agenda dell'UE in materia di finanza sostenibile. Essi rappresentano il giusto equilibrio tra la limitazione dell'onere per le imprese dichiaranti e la possibilità per le imprese di dimostrare gli sforzi che stanno compiendo per soddisfare l'agenda del Green Deal e, di conseguenza, di avere accesso a finanziamenti sostenibili".

Nel documento aggiornato restano obbligatori i Directive Reporting relativi all’Esrs 2, diversamente dagli altri che saranno soggetti alla valutazione di rilevanza dell’impresa. Questa variazione riduce del 40% gli obblighi di informativa e il 50% i singoli elementi d’informazione. Non sono viene invece semplificato il processo di DUE diligence e Doppia materialità, alla base degli ESRS.

Le principali semplificazioni previste dalla Commissione Europea riguardano:

Semplificazioni di prima applicazione

La commissione europea ha previsto delle semplificazioni che interessano: i principi, i requisiti di informativa, e i data point contenuti nei vari standard che sono sottoposti al concetto di ciò che è rilevante per l’impresa. Fanno eccezione i disclosure requirements del ESRS 2 che sono obbligatori e rappresentano i principi generali di riferimento della rendicontazione stessa, definiti da ogni impresa. Le imprese possono, inoltre, omettere nel primo anno le informazioni relative agli effetti finanziari previsti inerenti a questioni ambientali non climatiche, ESRS 3, ESRS E4, ESRS E5.

Tra le informative, invece, vengono reputate volontarie e non obbligatorie, quelle inerenti a: piani di transizione verso la biodiversità; indicatori relativi ai non dipendenti della forza lavoro dipendenti dell’impresa; la spiegazione delle ragioni per cui l’ente ritiene non materiale un determinato argomento di sostenibilità; maggiore flessibilità per alcune informative sugli effetti finanziari dei rischi ESG che hanno ancora bisogno di chiarimenti.


Gradualità per i primi tre anni di applicazione

La Commissione Europea ha approvato l’applicazione graduale dell’informativa ESG per i primi tre anni di rendicontazione, se non dovessero essere disponibili tutte le informazioni.

Le imprese con un numero inferiore di 750 dipendenti potranno, infatti, omettere: i dati sulle emissioni di gas serra, scope 3, nel primo anno, i requisiti di informativa di cui all’Esrs S1 “forza lavoro propria”, nel primo anno, i requisiti di informativa di cui all’Esrs E4, “biodiversità ed ecosistemi” nei primi due anni, tutti gli standard non relativi alla propria forza lavoro (Esrs S2, S3, S4), nei primi due anni.

Per ridurre le difficoltà delle imprese nel raccogliere le informazioni durante i primi tre anni di applicazione, verrà concesso l’uso di dati interni o disponibili al pubblico relativamente alle politiche, azioni, obiettivi di sostenibilità. L’impresa dovrà comunque motivare gli sforzi compiuti, le motivazioni dell’irreperibilità delle informazioni, l’attività e le strategie per superare le criticità.

In merito alla catena del valore, le imprese potranno non attuare per i primi tre anni di applicazione i parametri ad eccezione di quelli previsti nell’Appendice B dell’ESRS 2 General disclosures derivanti da altra legislazione dell’UE.


La catena del valore

Con i nuovi standard la gestione del reporting di sostenibilità necessita informazioni sulle relazioni commerciali dirette e indirette lungo tutta la catena di valore aziendale. Questa novità amplierà l’area del reporting di sostenibilità anche alle PMI non obbligate alla rendicontazione CSRD.

Con l’obbiettivo di semplificare, la Commissione europea ha invece previsto di considerare solo le informazioni dei fornitori considerati “rilevanti”. Dove la rilevanza si pesa negli impatti ESG e nelle informazioni utili agli utilizzatori del reporting di sostenibilità per comprenderli.


Governance e Compliance

È stata invece ampliata e non semplificata la parte riguardante la governance.

Tra gli esempi di nuovi passaggi compaiono: l’analisi dettagliata delle expertise dei propri amministratori; l’analisi delle presenze e della frequenza delle riunioni degli organi societari; l’indipendenza dei componenti dei Consigli di Amministrazione e la loro permanenza nei consigli stessi; Il numero degli incarichi e degli impegni significativi dei propri amministratori; le competenze di settore; la descrizione dei criteri e dei processi di nomina e selezione dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo; l’applicazione della politica della diversità applicata agli organi apicali in genere.

Da aggiungere all’informativa come sono predisposti i piani di successione delle posizioni apicale e con quali parametri sono determinati i piani retributivi delle posizioni stesse, prevedendo non solo parametri quantitativi ma anche parametri qualitativi, come la diversità di genere.

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