Definito il ruolo del responsabile tecnico dei rifiuti
Ambiente

Definito il ruolo del responsabile tecnico dei rifiuti

Le delibere dellAlbo nazionale gestori ambientali 30 maggio 2017, n. 6 e n. 7 hanno definito i requisiti, le competenze ma anche le modalità di iscrizione e di svolgimento della verifica abilitativa a responsabile tecnico dei rifiuti.

Con il D.M. n. 120/2014 l’Albo nazionale gestori ambientali ha cambiato pelle, dotandosi di un’organizzazione più snella, orientata alla semplificazione delle procedure amministrative e alla telematizzazione dei servizi e in grado, quindi, di  rispondere alle necessità delle imprese iscritte. Tra le numerose disposizioni, all’articolo 12 è stata messa a fuoco la figura del responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti, ovvero il soggetto che deve garantire la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti da parte dell'impresa (della quale può essere una figura interna o esterna) e controllare l’applicazione della normativa. Il decreto, nel delineare genericamente i compiti del responsabile tecnico, ne ha subordinato l’abilitazione al superamento di una verifica iniziale sul reale stato di preparazione del candidato e di verifiche quinquennali di aggiornamento, abrogando i precedenti corsi di formazione obbligatori previsti prima del D.M. n. 120/2014. La definizione dei restanti elementi (titolo studio, modalità di iscrizione alla prova, svolgimento dell’esame da sostenere eccetera) è stata rimandata a successivi interventi deliberativi dell’Albo gestori, che hanno preso forma nelle recenti deliberazioni del 30 maggio 2017, n. 6 e n. 7.

La prima delibera si occupa dei requisiti che deve possedere il responsabile tecnico, differenziandoli a seconda della categoria di attività svolta; ad esempio, i responsabili in categoria 9 (bonifica di siti contaminati) dovranno dimostrare di avere eseguito lavori di decontaminazione per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione. Con riferimento all’attività per la quale si domanda l’iscrizione, ai candidati è richiesta una consolidata esperienza come legale rappresentante di impresa piuttosto che come responsabile tecnico o direttore tecnico, come dirigente o funzionario direttivo o anche solo come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

Per quanto riguarda l’esame, si tratta di una prova con 80 quiz suddivisi tra 40 generici e altrettanti specifici per le diverse categorie. In caso di superamento, la validità è quinquennale, mentre, in caso di esito negativo, il candidato può tentare nuovamente il test solo dopo 60 giorni dalla comunicazione del risultato. Sono esenti dall’obbligo del test i legali rappresentanti di impresa che ricoprano in parallelo il ruolo di responsabile tecnico e con un’esperienza maturata nella categoria di competenza ultra ventennale.

Clicca qui per approfondire!

I dettagli operativi delle verifiche sono riportati nella delibera n. 7/2017. Innanzitutto, sono state fissate le date all’interno di un intervallo dal 19 dicembre 2017 al 14 febbraio 2018, per un totale di sette sessioni, una per ciascuna delle sezioni regionali (Veneto, Campania, Sardegna, Lombardia, Sicilia, Lazio e Piemonte) scelte dal comitato nazionale dell’Albo sulla base del numero di imprese presenti.

Possono accedere alla prova cittadini italiani o di altri Stati Ue o anche extra-Ue a patto che lo stato di provenienza riconosca analogo diritto ai cittadini italiani. Altro requisito: il diploma di scuola secondaria di secondo grado, obbligo dal quale sono esentati i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della delibera n. 6/2017 (16 ottobre 2017) che possono esercitare le proprie funzioni per un regime transitorio quinquennale.

L’iscrizione può avvenire unicamente per via telematica sulla pagina ufficiale dell'Albo dei gestori ambientali tra i 60 e i 40 giorni prima della data prevista; la scelta della sede dell’esame è a discrezione del candidato. Altro adempimento preliminare all’iscrizione è il versamento di 90 euro alla Camera di commercio dove ha sede la sezione regionale competente per la verifica. La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà inviata via e-mail al candidato.

La prova dura due ore e a ogni risposta sarà attribuito un punteggio di +1 (esatta), -0,5 (errata) o 0 (omessa). Ai candidati che supereranno il test sarà consegnato un attestato di abilitazione alla professione e saranno inseriti in un elenco ufficiale pubblicato sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali.

In conclusione, con le delibere nn. 6-7/2017 è definita meglio una figura (si stima che, a regime, i responsabili tecnici abilitati saranno più di 30.000 soggetti) che le precedenti disposizioni di settore avevano lasciato incompiuta e che assumerà un ruolo sempre più importante nelle politiche di gestione dei rifiuti.

Clicca qui per approfondire!

Potrebbero interessarti ...

  • Su di noi

    Nonsoloambiente è un magazine online interamente dedicato all’informazione ambientale, che vuole offrire un contributo alla diffusione della cultura sostenibile, donando ai suoi lettori una visione pluralista e aggiornata sulle principali novità del settore, attraverso contenuti freschi, originali e di qualità.