Molestie olfattive: se il colpevole è in cucina

Molestie olfattive: se il colpevole è in cucina

La recente sentenza della Cassazione 22 novembre 2016, n. 14467, è intervenuta su un caso di "molestie olfattive" in ambito domestico, affermando però principi che potrebbero essere estesi anche ad altri settori.

Invisibili e silenziose, le cosiddette “molestie olfattive” hanno iniziato a occupare una posizione legislativa di rilievo solo negli ultimi decenni: in primo luogo proprio a causa della loro natura intangibile che le differenzia, ad esempio, da un rifiuto abbandonato, uno sversamento in un corso d’acqua o un’emissione in atmosfera e che ne rende difficile, almeno in teoria, una misurazione dimensionale e oggettiva; in secondo luogo, perché generalmente (e talvolta a torto) reputate meno o per nulla lesive della salute umana o dell’ambiente. È anche vero che nella cosiddetta fattispecie di «Getto pericoloso di cose» (articolo 674 del codice penale che prevede ammende fino a 206 euro e, per i casi più gravi, l'arresto fino a un mese) rientrano tutti i processi in grado di generare odori rilevabili oltre la soglia di normale tollerabilità (concetto che sta alla base, appunto, della definizione di molestie olfattive e che sarà ripreso più avanti); tuttavia, in genere questo reato viene per lo più applicato ad attività di tipo industriale, agricolo o manifatturiero e, solo residuante, a realtà civili o domestiche.

Non può, quindi, che destare interesse la recente sentenza della terza sezione penale della Cassazione del 22 novembre 2016, n. 14467, che è intervenuta su un caso di emissioni olfattive moleste in ambito residenziale, affermando però principi che potrebbero essere estesi anche ad altri settori.

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Il tutto è nato da una vicenda condominiale risalente al 2010, partita con una chiamata alle forze dell’ordine da parte di una famiglia esasperata dalle continue emissioni olfattive moleste provenienti dalla cucina di un appartamento sito al piano terra dello stesso stabile. Riscontrata l’effettiva presenza di odori persistenti oltre la normale tollerabilità, le autorità hanno comminato ai coniugi accusati un’ammenda di importo elevato a causa del fatto che ricorressero le condizioni per l’applicazione dell'art. 674 del codice penale. A un primo appello presso il tribunale di Trieste, che ha dato ragione agli imputati, hanno fatto poi seguito il ricorso presso la Corte di Appello, prima, e la Cassazione penale, in seguito, che hanno ribaltato il verdetto, condannando definitivamente i coniugi.

Al di là del ribadire il fatto che anche gli odori, oltre una certa soglia di tollerabilità, possano essere equiparati a reati, la sentenza introduce principi interessanti con possibili applicazioni al di fuori dell’ambito residenziale. Innanzitutto, il fatto che la nozione di «Getto pericoloso di cose» possa applicarsi a emissioni di natura tanto industriale quanto civile confermano l’ampio range applicativo dell'articolo 674 del codice penale.

In secondo luogo appare interessante la questione che riguarda la natura illecita dell’emissione, tema questo che ha assunto sostanzialmente una doppia interpretazione in seno alla Cassazione: secondo una prima corrente, affinché si possa parlare di reato, è necessario che vi sia una violazione di uno specifico dispositivo di legge; secondo un’altra linea interpretativa, è invece sufficiente il superamento del livello di normale tollerabilità, lettura, quest’ultima, adottata nella formulazione della sentenza in commento.

A sua volta, il concetto di “normale tollerabilità” rimanda a una questione più ampia, vero perno della vicenda, ovvero la necessità di ricondurre un’emissione con una forte connotazione soggettiva a una dimensione misurabile, attraverso l’intervento di un esperto. Anche su questo punto, la suprema Corte è stata “tranchant: la perizia non serve; per il giudice possono essere sufficienti l’analisi di elementi probatori di diversa natura e le dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia.

La sentenza n. 14467/2017, quindi, se da un lato si colloca nel solco di precedenti pronunce della stessa Cassazione, dall’altro aggiunge un nuovo elemento di arbitrarietà nella valutazione delle emissioni odorigene che potrebbe sollevare dubbi e perplessità specialmente qualora dovesse essere applicato ad ambiti più estesi e articolati come quello industriale.

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