Dragaggi e siti di interesse nazionale: prove di armonizzazione
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Dragaggi e siti di interesse nazionale: prove di armonizzazione

Il D.M. Ambiente 8 giugno 2016 approva un documento Ispra-Cnr-Iss sui valori di riferimento da esaminare nelle aree marine e salmastre interne ai SIN.

Per “dragaggio” si intende comunemente l’insieme delle operazioni condotte in aree marine poco profonde (generalmente in prossimità delle coste) o di acqua dolce finalizzate a mantenere i fondali sufficientemente profondi e “puliti” ai fini della navigabilità. A questo scopo primario, se ne aggiungono altri come il recupero di materiali depositati sul fondo da riutilizzare secondo diverse finalità d’uso, dal semplice reinserimento nel corpo idrico originario al ripascimento dei litorali. Questo, almeno, in linea teorica, perché, in verità, la legislazione italiana, disciplina attentamente il riutilizzo dei materiali dragati in base alle caratteristiche chimico-fisiche, in modo da scongiurare il rischio di impatto ambientale, soprattutto quando i materiali sono prelevati all’interno di uno dei siti di interesse nazionale che, come noto, per caratteristiche chimiche e dimensionali degli inquinanti presentano caratteristiche di forte pericolosità ambientale e sanitaria.

Il riferimento principale resta la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, che all’articolo 5-bis, pone, come requisito essenziale a procedere con il dragaggio, l’approvazione preventiva di un progetto delle autorità competenti che sia compatibile con gli obiettivi della bonifica. Una volta sciolto questo primo nodo, i materiali prelevati possono essere riposizionato nei corpi idrici oppure utilizzati a terra o, ancora, posti in strutture aventi finalità di contenimento. Il tutto, ovviamente, previo superamento di una serie di test eco-tossicologici.

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Sul tema è poi intervenuto il testo unico sull’ambiente (D.lgs. n. 152/2006) che al comma 3 dell’art. 185, ha dettato le condizioni per l’esclusione dei sedimenti fluviali e lacustri non pericolosi dalla normativa sui rifiuti, allargando, così, di fatto il ventaglio dei possibili riutilizzi, dalla costruzione di argini contro le inondazioni, fino alle operazioni di ripristino del suolo.

Più radicale è invece la modifica apportata dall’art. 78 della legge n. 221/2015 (cosiddetto “collegato ambientale”) che è intervenuta sulla lettera d) dell’art. 5-bis, comma 2 della legge 84/1994. In sintesi, il dispositivo di legge originario prevedeva che, qualora i sedimenti rientrassero nei parametri previsti dalla legge e previo parere favorevole della conferenza di servizi, l'area interessata potesse venire restituita agli usi legittimi; ora, con la variazione introdotta del collegato, questa formulazione è cambiata nel senso che un’area con queste caratteristiche viene esclusa dal perimetro del sito di interesse nazionale, pur facendone parte “fisicamente”. L’apparente incongruenza si spiega con il fatto che l’esito finale di questa misura è di sottrarre l’area in esame dalla gestione statale per farla diventare di competenza regionale, come previsto dall’art. 109 D.lgs. n. 152/2006. Due, in questo caso, i parametri da rispettare: le concentrazioni chimiche degli inquinanti devono essere inferiori ai valori di intervento; le concentrazioni delle sostanze contaminanti presenti nei tessuti degli organismi che vivono nell’area devono essere più bassi dei livelli di bioaccumulo.

Indicazioni in questo senso erano già riportate in un documento, frutto di un lavoro congiunto dell’Istituto superiore per la protezione dell’ambiente (Ispra), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), ora approvato con il recente decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 giugno 2016.

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