La perentorietà dei termini in materia di autorizzazione paesaggistica
Sostenibilità

La perentorietà dei termini in materia di autorizzazione paesaggistica

in collaborazione con logo ASLA

Prosegue la rubrica in collaborazione con ASLA, Associazione degli Studi Legali Associati, presieduta dall’Avvocato Giovanni Lega, Fondatore e Managing Partner di LCA Studio Legale. La rubrica avrà ad oggetto il commento delle più importanti sentenze in materia ambientale da parte di alcuni Studi Associati aderenti ad ASLA.

Il contributo di oggi è stato fornito dall'Avvocato Maria Cristina Breida dello Studio Legance.

Con la sentenza 29 marzo 2021, n. 2640, il Consiglio di Stato ha nuovamente preso posizione sulla questione, avente rilevanti implicazioni operative, della perentorietà del termine di cui all’art. 146 c. 5 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazione paesaggistica. L’articolo in questione prevede un termine di 45 giorni per l’espressione, da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, di un parere in relazione a specifici interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposte a tutela.

La vicenda oggetto della pronuncia riguardava il diniego, da parte del SUAP del Comune di La Maddalena, del rilascio di un’autorizzazione paesaggistica che era stata richiesta per l'ampliamento di una struttura ricettiva turistica extra alberghiera sita nel medesimo Comune. La società proprietaria impugnava il provvedimento unico di diniego, sulla base, tra l’altro, dell’argomentazione che, in caso di inerzia della Soprintendenza, si formerebbe il silenzio-assenso, dal quale la Regione, nel pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. lgs. 42/2004, non potrebbe discostarsi, stante la natura vincolante del parere. Il T.A.R. Sardegna rigettava il ricorso.

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Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che, sulla base di un'interpretazione sistematica dell’art. 146, e in particolare del primo periodo del comma 9, a seguito del decorso del termine per l'espressione del parere conforme da parte della Soprintendenza, l'organo statale non resti in assoluto privato della possibilità di rendere un parere. Piuttosto, il parere in tal modo espresso è privo di valore vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione preposta al rilascio del titolo. Non è stato invece ritenuto pertinente il richiamo al meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all'articolo 17-bis della L. n. 241 del 1990, essendo quest'ultimo esclusivamente applicabile ai rapporti fra l’amministrazione procedente e quelle chiamate a rendere assensi, concerti o nulla osta, e non anche al rapporto interno fra le amministrazioni chiamate a co-gestire l’istruttoria e la decisione in merito al rilascio di tali assensi (nel caso di specie la Regione Sardegna e la Soprintendenza).

La decisione conferma un orientamento, controverso in passato (cfr., in senso contrario, C. Stato, sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4656; C. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4914), ma che è andato consolidandosi a seguito della sentenza 27 aprile 2015, n. 2136 ed è stato ribadito nelle successive pronunce intervenute sul tema (cfr. C. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2015, n. 4927; C. Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935; C. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 8538; C. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2021, n. 941).

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