POINTs: ASLA
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POINTs: ASLA

Dal mese di febbraio introduciamo la rubrica POINTs dedicata a raccogliere ed ascoltare le associazioni di categoria in merito a dati, notizie di attualità nonché decreti legislativi e norme di riferimento in quanto - consapevoli del potere e del diritto di rappresentanza che esercitano - riteniamo siano stakeholder primari e di riferimento per fornire al lettore un punto di vista necessario, frutto di una competenza residente. 

Oggi viene pubblicato il contributo di ASLA

Ancora sugli obblighi del proprietario dell’immobile sul quale terzi hanno abbandonato rifiuti. 

Il contributo di oggi è stato fornito dall’Avv. Federico Peres di B&P avvocati

Il tema è stato oggetto di valutazioni diverse da parte della magistratura. La norma di riferimento è l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 che vieta l’abbandono di rifiuti e affida al Sindaco il potere di ordinare al responsabile dell’abbandono di rimuoverli e smaltirli. L’art. 192 precisa però che oltre all’autore materiale, il Sindaco può ordinare la rimozione anche al proprietario del terreno sul quale i rifiuti sono stati abbandonati, ma solo nel caso in cui il proprietario abbia tenuto un comportamento colposo o doloso.

È vero infatti che normalmente, in questi casi, il proprietario dell’immobile è la vittima dell’illecito commesso dall’autore dell’abbandono, tuttavia esiste la possibilità che il proprietario si accordi in modo fraudolento con il terzo per consentirgli di usare il suo terreno come fosse una discarica. Questa è l’ipotesi dolosa e non crea problemi di interpretazione.

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Diverso è invece il caso (ed è su questo che la giurisprudenza si è divisa) in cui al proprietario venga contestato non il dolo, ma la colpa, vale a dire, in massima sintesi, un comportamento negligente o poco prudente. Le opinioni della magistratura divergono in questo: secondo alcune sentenze il proprietario non ha l’obbligo di vigilare sul proprio terreno né è tenuto per legge a recintarlo, quindi se non esiste un obbligo in tal senso egli non può essere in colpa. Secondo questo orientamento «la colpa necessaria per detta responsabilità ex art. 14 comma 3° D. Lgs. n. 22/97 deve essere valutata secondo i normali canoni di imputabilità senza alcun aggravamento ed obbligo di prevenzione attiva (T.A.R. Toscana n. 2147/02; T.A.R. Sicilia – Palermo n. 1314/02; T.A.R. Piemonte n. 27/02) di talché non rientra nel dovere di diligenza incombente sulla ricorrente l’adozione di misure (installazione di recinzioni, utilizzazione di servizio di vigilanza armata 24 ore su 24, apposizione di cartelli di divieto) che, per il loro costo, la loro scarsa efficacia e la difficile praticabilità, tenuto conto anche dell’estensione delle strade gestite dall’A.N.A.S., non appaiono congrue rispetto al fine perseguito (ovvero impedire l’abbandono di rifiuti)» (T.A.R. Napoli, n. 15623/2005).

Esistono però decisioni di segno opposto e che, sia pure con sfumature diverse, valutando caso per caso, hanno qualificato come negligente il comportamento del proprietario che non impedisca, con recinzioni, cancelli, videosorveglianza o quant’altro, le abusive intrusioni di terzi. In questo senso si è affermato che costituisce negligenza la «mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti» (Cassazione Sezione III penale, n. 8980/2015 e n. 45975/2011). Sempre su questa scia, il Consiglio di Stato ha affermato che la diligenza del proprietario assume valore di esimente (sent. n. 2977/2014) da valutare secondo un criterio di ragionevole esigibilità, «dovendosi perciò circoscrivere la responsabilità colposa in capo al proprietario non autore dello sversamento quando il medesimo avrebbe potuto evitare il fatto sopportando un sacrificio obiettivamente proporzionato» (T.A.R. Brescia, n. 177/2017).

Giunge ora questa sentenza del T.A.R. Campania (15 dicembre 2021, n. 8007) che, in coerenza con la citata pronuncia del 2005, con chiarezza e perentorietà, discostandosi dall’orientamento ultimo richiamato, afferma che «il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall'art. 14, comma 3, del D.L. vo n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.L. vo n. 152 del 2006) di abbandonarvi rifiuti». Aggiunge questa sentenza che «un concreto obbligo di garanzia a carico dei ricorrenti, per la mera qualità di proprietari, sarebbe inesigibile, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche dal dovere di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., il quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato)».

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