Criteri ambientali minimi: è il turno di arredi, tessili ed edilizia

Criteri ambientali minimi: è il turno di arredi, tessili ed edilizia

Il D.M. 11 gennaio 2017 ha aggiornato i precedenti regolamenti relativi allinserimento nei bandi di gara verdi. Particolare attenzione alle componenti sociali ed etiche.

Come noto, il Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN-GPP), documento ufficializzato con il D.M. n. 135/2008, ha lo scopo di indirizzare le spese sostenute dall’Amministrazione Pubblica per materiali di consumo verso modelli di riutilizzo dei materiali, efficientamento energetico e riduzione dei consumi.

L’obiettivo finale, in accordo con gli obiettivi concordati dall’Unione Europea, è di raggiungere la quota del 50% di forniture verdi entro il 2015. A questo proposito, il PAN-GPP ha messo a fuoco 11 categorie, suddivise tra prodotti (arredi, edilizia, prodotti tessili, calzature e cancelleria) e servizi (gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi energetici, elettronica, ristorazione, servizi di gestione degli edifici e trasporti), per le quali devono essere definiti i cosiddetti “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), ovvero le caratteristiche di “eco-sostenibilità” che devono contraddistinguere le diverse fasi della procedura di appalto: definizione dell’oggetto, specifiche tecniche, criteri premianti e condizioni di esecuzione della fornitura.

Questi criteri devono rappresentare il punto di incontro tra l’obiettivo delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi fissati in termini di performance ambientali e la capacità del mercato di soddisfare la domanda della PA stessa.

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Tra le 11 categorie di cui sopra, tre sono state fatte oggetto di un recente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.

Per queste tre categorie, in verità, il nuovo decreto rappresenta l’aggiornamento della precedente legislazione di riferimento (D.M. 22 febbraio 2011 per tessili e arredi; D.M. 24 dicembre 2015 per il settore edile), resosi necessario alla luce della nuova disciplina sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 24 maggio 2016.

In generale, due sono le novità di rilievo per questi nuovi CAM: una maggiore semplificazione nei criteri di scelta, in quanto sono stati messi in luce quelli più rilevanti ai fini della riduzione degli impatti ambientali; una più alta attenzione alle componenti sociali ed etiche.

Entrando nel dettaglio dei singoli settori, per quanto riguarda gli arredi, grande attenzione è stata posta all’eliminazione/riduzione delle sostanze pericolose nei materiali dei componenti ed è stata aggiunta la sezione “servizio di noleggio” per la quale sono previsti precisi obblighi in termini di conformità a standard sociali minimi e sistemi di gestione ambientale certificati.

Per i criteri ambientali minimi del settore tessile è stata conferito un peso maggiore agli impatti ambientali generati dalla produzione di fibre e dal relativo utilizzo come capi confezionati (lavaggio, asciugatura e stiratura) rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento; di conseguenza, l’esigenza di attenersi a criteri ambientali sarà più stringente per le prime due fasi rispetto alla terza. Inoltre, sempre per i tessuti è stata aggiornata la lista delle sostanze chimiche vietate (coloranti, ritardanti di fiamma, eccetera) alla luce del regolamento Ce n. 1907/2006 (Reach) e sono stati enfatizzati aspetti quali la manutenzione (per la quale è stata prevista l’introduzione di un’apposita etichetta), il riutilizzo e la durabilità come volano per la riduzione degli sprechi.

Non mancano anche in questo ambito i richiami a principi sociali ed etici, come pure nel settore dell’edilizia (l’unico per il quale l’obbligo di applicazione dei criteri verdi di acquisto è pari al 100%, mentre per gli altri due si “ferma” al 50%) il cui documento di riferimento, che parte dai criteri applicabili ai gruppi di edifici, passando poi alle singole unità per arrivare infine al livello dei singoli materiali, fa segnare alcune semplificazioni come nel caso delle verifiche degli impianti di riscaldamento e di condizionamento.

 

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