Finanziamenti per le rinnovabili: è l’ora del “non-fotovoltaico”
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Finanziamenti per le rinnovabili: è l’ora del “non-fotovoltaico”

Il D.M. Ambiente 23 giugno 2016 stanzia finanziamenti per biomasse, eolico idroelettrico, geotermoelettrico e solare termodinamico. Misure contro il cosiddetto frazionamento artato”.

Sia per la maggiore disponibilità della fonte primaria sia per la relativa facilità di installazione degli impianti, anche per le utenze domestiche, il fotovoltaico ha sempre esercitato un “ruolo da leone” nell’ambito delle rinnovabili e, conseguentemente, attratto una cospicua parte dei finanziamenti ministeriali erogati in questi ultimi dieci anni. Per porre rimedio a questa “asimmetria” e per promuovere le fonti rinnovabili “non FV” con un impegno pari a quello profuso per il fotovoltaico (punto peraltro richiesto dal documento di strategia energetica nazionale), il Ministero dello Sviluppo economico ha recentemente emanato il decreto 23 giugno 2016  in materia di finanziamenti per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico: biomasse, biogas, e bioliquidi sostenibili, eolico (off- e on-shore), idroelettrico, geotermoelettrico, oceanico (maree e moto ondoso) e solare termodinamico.

Innanzitutto, il decreto mette a fuoco le quattro attività ammesse ai finanziamenti, distinguendo tra ricostruzione integrale, rifacimento, potenziamento e riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Diverso è invece il criterio per calcolare la tipologia di incentivo da applicare, a seconda che la taglia dell’impianto sia inferiore/uguale o superiore ai 0,5 megawatt: nel primo caso, il beneficio copre anche il valore dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, mentre nel secondo resta scoperto quanto imputabile al “prezzo medio zonale orario”, vale a dire il prezzo medio mensile per fascia oraria in vigore nella zona di mercato alla quale è connesso l’impianto.

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Tre, invece, sono le vie per accedere ai benefici: direttamente dopo l’entrata in esercizio, iscrivendosi prima a un apposito registro e facendo richiesta solo in seguito o aggiudicandoseli tramite aste al ribasso.

Particolari sono poi le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23, rispettivamente in materia di concessioni per impianti idroelettrici collocati su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione e di prodotti e sottoprodotti utilizzabili per generare energia. In particolare, sul primo aspetto, è previsto l’obbligo di allegare, al documento di concessione, un atto che dettaglia i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, la concessione del titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo; sui prodotti e sottoprodotti, elencati nelle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1, viene, invece, specificato che potranno essere impiegati a scopi energetici, ma solo previa dimostrazione del fatto che non possano essere utilizzati per altri scopi.

Il D.M. 23 giugno 2016, infine, interviene sul cosiddetto “frazionamento artato”, ovvero lo “spacchettamento” di un impianto di taglia grande in più sotto-impianti di taglia inferiore, allo scopo di ottenere finanziamenti più cospicui in base al rapporto che vede crescere gli incentivi al diminuire della taglia. Sul punto, il nuovo decreto ha investito il gestore dei servizi energetici (GSE) del ruolo di controllore e della facoltà di rideterminare gli importi a fronte di un frazionamento riscontrato.

Per inoltrare la richiesta di accesso ai fondi c’è tempo fino al 31 dicembre 2017 o, in ogni caso, trascorsi 30 giorni dalla data del raggiungimento di un plafond massimo pari 5,8 miliardi di €/anno, inteso come la somma degli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 e dei precedenti analoghi decreti sui finanziamenti alle fonti rinnovabili non fotovoltaiche; finanziamenti pubblici che esulino da questo contesto non sono invece cumulabili.

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