Il collegato ambientale 2015: tra modifiche e novità (primo estratto)

Il collegato ambientale 2015: tra modifiche e novità (primo estratto)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 Gennaio, la legge 221/2015 entrerà in vigore il 2 Febbraio 2016; numerosi i provvedimenti, in particolare rivolti alla gestione dei rifiuti e al loro ciclo di vita.

Dando una prima lettura del “collegato ambientale” alla Legge di Stabilità del 2014, si può notare una divisione in due filoni: il primo è riconducibile a una serie di modifiche a carico dell’attuale legislazione ambientale; il secondo è contraddistinto da misure tese a far decollare definitivamente la green economy in Italia.
Un ruolo preponderante è giocato dal tema dei rifiuti (Capo VI), declinato secondo diverse chiavi di lettura: tipologia, misure gestionali (compreso l’aspetto tributario), riutilizzo e smaltimento.
 
Le diverse tipologie di rifiuti incluse dal collegato comprendono: 
•Residui di lavorazione di materiali lapidei, esclusi definitivamente dal novero delle terre e rocce da scavo (art. 28);
•Rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che saranno più facili da conferire grazie a un ampliamento delle categorie di soggetti autorizzati al ritiro (art. 30);
•Determinate tipologie di imballaggi per uso alimentare (nello specifico contenitori per birra e acqua minerale) per le quali viene ripristinato il vuoto a rendere presso punti di consumo come bar, ristoranti e alberghi (art. 39);
•I “piccoli rifiuti”, quali mozziconi di prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, per i quali viene prevista un’apposita disciplina con relative sanzioni pecuniarie (art. 40);
•Pannelli fotovoltaici a fine vita (art. 41), inclusi a pieno titolo tra i RAEE, disciplina sulla quale torna anche l’art. 43 del collegato che modifica in più punti il D.Lgs. 49/2014, prevedendo, tra le altre cose, l’obbligo per i sistemi individuali e collettivi autosufficienti di ottenere le certificazioni ISO 9001 e 14001 o la registrazione EMAS.
 
La riforma delle misure gestionali coinvolge un ampio spettro di soggetti, a partire dal Ministero dell’Ambiente che assorbe, sostituendoli a tutti gli effetti, ruolo e funzioni del già decaduto Osservatorio nazionale sui rifiuti (art. 29). 
Per quanto riguarda le amministrazioni locali, i comuni inadempienti riceveranno un rincaro dell’ecotassa per gli obiettivi legati alle percentuali di raccolta differenziata (art. 32), mentre per quelli virtuosi sono previste riduzioni o esenzioni dalla TARI (art. 45).
 
In tema di riutilizzo dei rifiuti il collegato dichiara di:
•Limitare i sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili idonei alla produzione di energia elettrica ai soli “non trattati” (art. 24);
•Allargare lo spettro dei rifiuti ammessi tra i fertilizzati, includendo i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (art. 25);
•Vincola ai limiti di apporto di azoto l’utilizzo agronomico dei fertilizzanti correttivi ottenuti da materiali biologici classificati come rifiuti (art. 26);
•Prevede apposite misure a favore del compostaggio (artt. 37 e 38);
•Semplifica l’utilizzo di materiali contenenti solfati di calcio in determinate operazioni di recupero ambientale, svincolandoli dai valori di concentrazione soglia di contaminazione.
 
Sul fronte dello smaltimento, verrà previsto il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. Sempre sulla situazione delle discariche sono previsti l’art. 47 - che pone al centro dei piani regionali la prevenzione prima ancora del trattamento e cambia le regole per il calcolo degli obiettivi di riduzione - e l’art. 48 che demanda a ISPRA la messa a punto di criteri per stabilire quando il conferimento dei rifiuti sia possibile senza il trattamento preventivo degli stessi. 
 
Infine, l’art. 31; il cui obiettivo è tutelare il risarcimento di danni ambientali, con uno specifico riferimento ai siti di bonifica di interesse nazionale. 
In sostanza, i soggetti privati che riceveranno una richiesta di risarcimento di danno ambientale o un ordine di bonifica potranno sottoporre una proposta transattiva all’attenzione del Ministero dell’Ambiente che passerà a una conferenza appositamente convocata.
 
Secondo estratto - seconda settimana di Febbraio
Terzo estratto - quarta settimana di Febbraio
 
 

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