Regolamento “end of waste” carta e cartone: ecco i punti principali

Regolamento “end of waste” carta e cartone: ecco i punti principali

La settimana scorsa il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha firmato il regolamento che stabilisce i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto (“end of waste”) in materia di carta e cartone (d’ora in poi Regolamento “end of waste” carta e cartone).

La firma di questo provvedimento è senza dubbio una risposta importante per l’affermazione dell’economia circolare in Italia e costituisce un importante tassello nell'attività di recupero dei rifiuti.


L’attività di gestione dei rifiuti in Italia

Ai sensi del Testo Unico dell’Ambiente la gestione dei rifiuti in Italia costituisce una attività di pubblico interesse e deve essere effettuata conformemente a determinati principi quali di precauzione, di gestione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione.

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Quando un rifiuto cessa di essere tale

L’articolo 184 ter 3 del Testo Unico dell’Ambiente stabilisce che un rifiuto non può più essere considerato tale quando viene sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
3) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
4) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana


Cosa prevede il Regolamento “end of waste” carta e cartone

Il Regolamento “end of waste” carta e cartone si compone di 7 articoli (con cui vengono definiti ad esempio i criteri specifici in forza dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, il sistema di gestione a cui deve attenersi il produttore di carta e cartone recuperati) e 3 allegati:

  • l’allegato 1 stabilisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone ai sensi della norma UNI EN 643 (la lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare) - come da immagine "Allegato 1";
  • l’allegato 2 indica gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e il cartone recuperati;
  • l’allegato 3 contiene la dichiarazione di conformità che deve essere compilata a cura del produttore di carta e cartone recuperati (d’ora in poi il produttore) sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione, inoltre, dovrà essere inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
Immagine1"Allegato 1"

Cosa deve fare il produttore

Il produttore, oltre a redigere e a conservare la dichiarazione di conformità di cui sopra, è tenuto a mantenere per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati e fare in modo che non si verifichi un’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Il regolamento prevede, inoltre, che il produttore al fine di dimostrare il possesso dei requisiti debba applicare un sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001.

Alla luce del fermento legislativo degli ultimi tempi, si spera che il Legislatore fornisca a tutti gli operatori del settore rifiuti non solo un quadro sempre più chiaro degli adempimenti a loro richiesti ma anche degli strumenti efficaci per creare una rete di collaborazione che vada a garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema, nonché l’affermarsi di una reale economia circolare.

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