Decreto Semplificazioni: le novità in materia ambientale-seconda parte

Decreto Semplificazioni: le novità in materia ambientale-seconda parte

Il 17 luglio 2020, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto Semplificazioni.

Leggi la prima parte del Decreto Semplificazioni qui.

Un'ulteriore disposizione normativa del Decreto Semplificazioni che ha apportato rilevanti modifiche al Testo Unico dell’Ambiente è l’articolo 53 (Semplificazioni delle procedure nei siti di interesse nazionale).

Articolo 53 - Semplificazioni delle procedure nei siti di interesse nazionale

L’articolo 53, con l’introduzione nell’articolo 252 i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, ha difatti previsto una semplificazione delle procedure di bonifica nei siti di interesse nazionale (SIN). Di seguito un’analisi del contenuto rispettivamente dei commi 4 bis, 4 ter e 4 quater.

Piano di indagini preliminari

Il comma 4 bis statuisce che “nei casi di cui al comma 4 il soggetto responsabile dell’inquinamento, o altro soggetto interessato, accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari concordato con l’Agenzia di protezione ambientale (ARPA) territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’ARPA territorialmente competente, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell’autorità competente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio dell’attività di indagine, trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione, al Comune e all'Agenzia di Protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni”.

Nel caso in cui l’indagine preliminare dovesse accertare l’avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, si applicherà la procedura di cui agli articoli 242 e 245. In caso di mancato superamento del livello di CSC, il soggetto dovrà provvedere al ripristino della zona contaminata dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione, al Comune, alla Provincia e all’Agenzia di Protezione ambientale territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L’autocertificazione conclude il procedimento ferme restando le attività di verifica e controllo da parte della Provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell’autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.

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Alternativa all’articolo 242 del Testo Unico dell’Ambiente

Il comma 4 ter prevede che il soggetto responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, in alternativa alla procedura di cui all’articolo 242, “può presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito. [...] Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare […] approva nel termine di novanta giorni l’analisi del rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l’approvazione del progetto operativo di cui all’articolo 242, comma 7. […] Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6 […]”.

Certificazione di avvenuta bonifica dei SIN e l’analisi di rischio

In merito alla nuova disciplina dettata in materia di semplificazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) giova evidenziare che il comma 4 quater dell’articolo 252 statuisce che “qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, del sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, […] fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario effettuare un’analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni di uso[…] ”.

Articolo 242 ter “Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica”

Tale disposizione normativa prevede al primo comma che “nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possano essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture […], altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, […], opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti a condizione che non pregiudichino o interferiscano con il completamento della bonifica né determinino rischi per la salute dei lavoratori e dei fruitori dell’area”.

Al fine di poter valutare concretamente l’efficacia delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni occorrerà sicuramente attendere qualche tempo ma non può negarsi che quest’occasione potrebbe rappresentare per il nostro Paese una grande opportunità.

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