Incidenti rilevanti e sostanze pericolose: valutare caso per caso

Incidenti rilevanti e sostanze pericolose: valutare caso per caso

Il decreto interministeriale 1° luglio 2016, n. 148 ha fissato i criteri e le procedure per valutare l’esistenza o meno di una possibile correlazione.

Il termine “incidente rilevante” è ormai entrato a far parte della legislazione ambientale italiana da più di 15 anni, ovvero a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (successivamente più volte modificato e sostituito da altri testi di legge), attuativo della direttiva 96/82/CE, relativa, appunto, al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. La definizione si applica a quelle tipologie di rischio (indicate con l’acronimo di “RIR” – rischio di incidente rilevante) legate a particolari processi industriali che utilizzano sostanze pericolose potenzialmente in grado di generare fenomeni distruttivi (esplosioni, incendi, ecc.) ad alto impatto e su larga scala tali da rappresentare un rischio per i lavoratori, l’ambiente e la popolazione che vive nelle prossimità (spesso nel raggio di qualche chilometro; non a caso in letteratura esiste il termine «distanza di danno») dello stabilimento. Non a caso, la disciplina giuridica che si occupa di questi temi è anche detta “Seveso”, in riferimento proprio al tragico evento del 1976, capofila di una sequenza di incidenti di simili proporzioni, che posero con forza il tema della prevenzione e del calcolo del rischio.

 

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E proprio nell’ottica di conciliare la correttezza delle previsioni di pericolo con l’esigenza di garantire la continuità dei processi produttivi, la direttiva 2012/18/Ue (cosiddetta “Seveso III” in quanto rappresenta il terzo aggiornamento della disciplina comunitaria di settore), recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n.105/2015, ha previsto la possibilità di verificare, tramite una procedura prevista appositamente, se una determinata sostanza pericolosa possa essere esclusa dal novero di quelle a “rischio di incidente rilevante”. Recentemente, il decreto interministeriale 1° luglio 2016, n. 148 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2016, n. 179) ha fissato i criteri e le procedure per effettuare questa valutazione, stabilendo un preciso iter da seguire che parte dall’inoltro al Ministero dell’Ambiente e all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), da parte del gestore dello stabilimento, della proposta di esclusione, anche sulla base della letteratura scientifica e dei precedenti. A fronte di un primo parere positivo del dicastero, la questione si sposta sul tavolo degli organi tecnici di riferimento (ancora Ispra, ma anche Corpo nazionale dei vigili del fuoco) che hanno due mesi per esprimersi più un’eventuale proroga di 20 giorni per ulteriori chiarimenti. Se la proposta supera anche questo secondo vaglio, il Ministero dell’Ambiente chiede alla commissione europea di presentare una proposta legislativa per rendere ufficiale l'esclusione delle sostanze pericolose in oggetto dall'alveo della direttiva 2012/18/Ue.

La complessità (e l’apparente lunghezza) della procedura non deve sorprendere se si pensa alle potenziali conseguenze, in termini di incolumità delle persone e di impatto ambientale, degli incidenti industriali causati dalla scorretta gestione di sostanze chimiche, sulla scorta di quanto successo in passato (un caso su tutti, quello di Bhopal che causò, come sola conseguenza immediata del disastro, quasi 4.000 vittime) e delle nuove evidenze acquisite. Impensabile, quindi, non adottare ogni sorta di precauzione possibile, comprese valutazioni peculiari del sito (condizioni meteo, struttura del terreno su cui sorge l’impianto), per avvicinarsi il più possibile a uno scenario di “rischio zero”.

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