Superbonus 110%, le novità stabilite dal MiTE in termini di costi massimali
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Superbonus 110%, le novità stabilite dal MiTE in termini di costi massimali

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato qualche giorno fa il decreto che fissa i costi massimali di spesa per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di efficientamento energetico degli edifici. Le nuove disposizioni saranno applicabili sia al superbonus 110% che a ecobonus e bonus ristrutturazioni al 50%.

Le novità introdotte

Il decreto, approvato in attuazione della Legge di Bilancio 2022, stabilisce che per i costi massimi specifici per le tipologie di intervento non contemplati all’interno del testo normativo, occorrerà fare riferimento ai prezziari stilati dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o ai prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. I nuovi massimali riguardano circa 40 tipologie di interventi differenti e non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Le tipologie di intervento per cui sono applicabili i nuovi massimali

I nuovi massimali si riferiscono dunque alle seguenti tipologie di intervento:

  • riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • impianti con pompe di calore;
  • impianti con sistemi ibridi;
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
  • installazione di tecnologie di building automation;
  • impianto fotovoltaico;
  • sistema di accumulo dell’energia elettrica;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Per tutti gli interventi, l’asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta da un tecnico abilitato.

Aggiornamento annuale dei massimali

Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i massimali saranno aggiornati in considerazione sia degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio e dei costi di mercato.

Il chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate

Il 14 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento in merito alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Con il provvedimento n. 2022/46900, l’Agenzia delle Entrate ha difatti comunicato di aver inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110% con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto. Si precisa inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

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