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Oggi viene pubblicato il contributo di ASLA.

Il contributo di oggi è stato fornito dall’Avv. Alessandro Gemmo di Linklaters

Ampliamento di impianti eolici e VIA: i chiarimenti del Consiglio di Stato sull’artato frazionamento progettuale

 

Ai fini dell’identificazione del corretto iter autorizzatorio, non rileva la sola potenza nominale dell’ampliamento ma la potenza complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5465/2022, ha avuto modo di chiarire i criteri applicabili al fine di identificare il corretto procedimento amministrativo da instaurare per autorizzare l’intervento di ampliamento di un impianto eolico, con particolare riguardo all’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

I giudici della Quarta Sezione hanno infatti accolto l’appello presentato dalla Regione Campania avverso la sentenza di primo grado del TAR Campania, la quale aveva dichiarato illegittima la determinazione regionale di archiviazione dell’istanza di VIA e valutazione di incidenza, relativa ad un progetto di ampliamento di un parco eolico.

La Regione ha ritenuto, mediante Il provvedimento oggetto di impugnazione, che l’ampliamento proposto costituisse sostanzialmente uno “spacchettamento” del progetto originario, finalizzato a “falsare” le reali dimensioni dell’opera complessiva che si sarebbe realizzata nel concreto, la quale doveva necessariamente essere valutata unitariamente, con particolare riferimento al relativo impatto ambientale.

In particolare, l'amministrazione regionale ha evidenziato come l’impatto ambientale del progetto di ampliamento (di 29,92 MW) dovesse essere valutato cumulativamente all’impianto esistente, identificando pertanto nell’autorità statale l’amministrazione competente ai fini VIA (in quanto risultante in un impianto di potenza superiore a 30 MW)[1], disponendo la conseguente archiviazione della relativa istanza.

Il proponente ha quindi impugnato il provvedimento innanzi al TAR Campania, il quale ha accolto il ricorso, ritenendo non corretta la valutazione cumulata degli impatti ambientali operata dalla Regione, essendo stati i due progetti presentati sette anni di distanza l’uno dall’altro.

A seguito dell’appello proposto dalla Regione, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, statuendo che il collegamento funzionale tra le istanze di due progetti, e conseguente individuazione del corretto iter autorizzatorio, può correttamente desumersi da alcuni elementi sintomatici dell’unicità dell’operazione imprenditoriale. A tal fine, il Consiglio di Stato ha ritenuto utile applicare una serie di indici rilevanti ai fini dell’applicazione del cosiddetto "divieto di frazionamento", quali l’unicità dell'interlocutore della pubblica amministrazione, del soggetto al quale vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione, nonché del punto di connessione.

Ritenendo sussistere nel caso in esame i sopra richiamati elementi sintomatici, i giudici della Quarta Sezione hanno inoltre osservato come, nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità, sia necessario “avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”.

[1]Si veda il punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

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