Fonti rinnovabili, Decreto Red II: le novità in vigore a partire dal 15 dicembre
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Fonti rinnovabili, Decreto Red II: le novità in vigore a partire dal 15 dicembre

È finalmente stato pubblicato nel supplemento ordinario 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre scorso il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, noto anche come Decreto legislativo Red II (di seguito il Decreto Red II).

La nuova norma entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 dicembre. Di seguito un’analisi di alcune delle novità principali.

Scopo del Decreto Red II

Scopo del decreto è definire gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento da parte dell’Italia entro il 2030 degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili. L’Italia intende difatti perseguire un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030. La norma, dunque, ha come finalità ultronea quella di prevedere delle misure che vadano a accelerare quanto stabilito all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

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I meccanismi di incentivazione degli impianti

Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, il Decreto Red II prevede che l’incentivo sia attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto che premia, attraverso una specifica tariffa graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. L’incentivo è attribuito direttamente e la richiesta deve essere effettuata alla data di entrata in esercizio.

Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, può essere avviata una fase sperimentale nella quale:

  • su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e rilascia parere di idoneità all’accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica;
  • agli impianti dotati dell’idoneità per la richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio della predetta autorizzazione, è richiesta esclusivamente l’offerta economica al ribasso, ferma restando la fissazione di termini per l'entrata in esercizio.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, il Decreto Red II prevede delle agevolazioni premiali nel caso in cui gli impianti vengano istallati a seguito di procedure di rimozione dell'amianto. A tali fine si precisa che:

  • non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove verrà installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
  • gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

A decorrere dall’anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di CO2 sarà destinata a coprire i costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell‘efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia.

Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili

Si segnala inoltre che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili. La piattaforma sarà realizzata e gestita dal GSE. In sede di prima applicazione, inoltre, la piattaforma sarà funzionale alla presentazione delle istanze per l’autorizzazione unica.

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