Certificati bianchi: definiti gli obiettivi nazionali per il prossimo quadriennio

Certificati bianchi: definiti gli obiettivi nazionali per il prossimo quadriennio

Il D.M. 11 gennaio 2017 mette a fuoco gli obiettivi e l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, per gli anni dal 2017 al 2020 per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e di gas con più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete.

Nel panorama degli strumenti finalizzati a incentivare la riduzione dei consumi energetici i più diffusi sono sicuramente i “certificati bianchi”, noti anche come titoli di efficienza energetica (o TEE). Entrati a far parte dell’ordinamento italiano con i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche, i TEE sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate - TEP) negli usi finali di energia, realizzati tramite interventi e/o progetti di incremento dell’efficienza. Può ottenere i certificati bianchi qualsiasi soggetto che metta in atto interventi di efficienza energetica, dalle imprese (macchinari, impianti di climatizzazione, etc.) ai privati (infissi, elettrodomestici, impianti di riscaldamento eccetera) fino ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che possono anche acquisire i certificati ottenuti da altri soggetti attraverso il mercato dei titoli di efficienza energetica coordinato dal Gestore dei mercati energetici.

E proprio gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 costituiscono il cuore del decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 gennaio 2017 che mette a fuoco criteri, condizioni e modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l’accesso, appunto, al meccanismo dei certificati bianchi. In particolare, il provvedimento si rivolge alle imprese distributrici che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato per l’assegnazione dei TEE, abbiano più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.

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Parlando di cifre, gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire negli anni 2017-2018-2019-2020 ammontano, rispettivamente, a 7,14 milioni, 8,32 milioni, 9,71 milioni e 11,19 milioni di TEP di energia primaria. Questi obiettivi possono essere conseguiti tramite la realizzazione di interventi associati al  rilascio  di  certificati bianchi non solo nel periodo di riferimento, ma anche dopo la conclusione del periodo di vita utile, a patto che continuino a generare risparmi. Oltre a questi sono considerati validi ai fini del rilascio di TEE l’energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e gli interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del D.M. n. 106/2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

Gli interventi proposti possono essere eseguiti non solo dai soggetti obbligati o dalle società da essi controllate/controllanti, ma anche riferirsi ad azioni poste in essere dalle  imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non rientranti nell’elenco dei soggetti obbligati nonché da soggetti sia pubblici che privati in  possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 (relativa ai requisiti per società che forniscono servizi energetici -ESCo) o che hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI11339 o che sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

I progetti devono essere inviati al Gestore dei servizi energetici che li valuta avvalendosi del supporto di ENEA e di Ricerca sul sistema energetico e che trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnico-economica, come anche le eventuali richieste di verifica e certificazione, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Una volta approvati i progetti, il Gestore dei mercati energetici emette i certificati bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati  e  certificati dal GSE.

Con il D.M. 11 gennaio 2017 vengono, quindi, definite le linee guida per il funzionamento di un mercato, come quello dei certificati bianchi, strategico per l’efficienza energetica (e quindi anche per l’approvvigionamento e i consumi) ma con conseguenze decisamente positive anche per l’ambiente.

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