Ultime Notizie
Secondo quanto emerge dagli atti riportati nei documenti legati all'indagine, la Procura di Milano contesta a Francesco Milleri, Francesco Gaetano Caltagirone e Giuseppe Lovaglio una serie di operazioni ritenute idonee a provocare “una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.”. Le condotte descritte includono acquisti coordinati di titoli Mediobanca e Generali, la detenzione congiunta oltre le soglie autorizzate dalla Vigilanza BCE e l’omessa promozione di un’Opa obbligatoria dopo il superamento del 25% del capitale sociale, come risulta dalle contestazioni esposte nei capi d’imputazione. Gli inquirenti ipotizzano che Delfin, il Gruppo Caltagirone e lo stesso Lovaglio abbiano agito in modo concertato per ottenere un’influenza dominante su Mediobanca senza comunicarla al mercato e alle Autorità di Vigilanza, in violazione del Testo unico della finanza. Nei documenti si ricostruisce anche la partecipazione all’Accelerated Bookbuilding di novembre 2024 tramite il quale gli indagati sarebbero entrati nell’azionariato di BMPS in misura identica (3,5%), ritenuta dagli investigatori un ulteriore elemento di coordinamento. La Guardia di Finanza contesta inoltre a Lovaglio di aver organizzato un’Ops su BMPS finalizzata, secondo gli atti, a rafforzare indirettamente la posizione comune su Mediobanca.
In base a quanto riportato, l’insieme delle operazioni viene interpretato come volto a “occultare al mercato l’esistenza di patti parasociali” e a influenzare il prezzo delle azioni Mediobanca. Un’eventuale conferma delle accuse comporterebbe conseguenze economiche rilevanti: la normativa prevede infatti che, in caso di Opa omessa, gli autori dell’operazione siano obbligati a corrispondere ai soci di minoranza il controvalore dell’offerta che avrebbero dovuto lanciare, calcolato sulla base del prezzo determinato dall’Autorità. Questo meccanismo di tutela, previsto dagli articoli 106 e 110 del TUF, può tradursi in esborsi multimiliardari a seconda del numero di azioni da rimborsare e della valorizzazione individuata nel periodo di riferimento. Gli atti allegati richiamano inoltre l’art. 185 del TUF sul reato di manipolazione del mercato e l’art. 2638 del Codice civile sull’impedito controllo, con contestazioni relative all’omessa comunicazione verso Consob, BCE e IVASS delle strategie congiunte e delle finalità degli acquisti. In caso di condanna, oltre alle sanzioni penali, le norme prevedono sanzioni patrimoniali amministrative di entità significativa, commisurate sia alla gravità delle violazioni sia ai vantaggi economici conseguiti.
L’inchiesta prosegue con l’analisi dei flussi finanziari, degli scambi e delle comunicazioni tra gli indagati, mentre Mediobanca e Generali restano al centro di un perimetro che gli inquirenti ritengono strategico per la ricostruzione della presunta influenza occulta sull’istituto guidato da Piazzetta Cuccia. La conclusione delle verifiche determinerà l’eventuale obbligo di risarcimenti e conguagli verso il mercato, che secondo gli esperti potrebbero superare di molto il valore delle operazioni oggi contestate.
Iscriviti alla nostra Newsletter!
Sei un sostenitore dell'ambiente in tutte le sue forme? Allora sei nel posto giusto!
Iscriviti subito!