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Tra nuove pene per gli abbandoni, obblighi per i distributori e un “Dipartimento per il Sud”, il testo affronta crisi rifiuti, Terra dei Fuochi e disuguaglianze territoriali
Il DDL 2623, approvato al Senato il 25 settembre 2025 e ora all’esame della Camera, è la proposta di legge di conversione del decreto‑legge 8 agosto 2025, n. 116, contenente disposizioni urgenti sul contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, sulla bonifica della Terra dei Fuochi e sull’assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. Il testo – che reca modifiche e integrazioni – riunisce ambiti chiave: rafforzamento della normativa ambientale, incentivi e responsabilità per il recupero dei rifiuti elettronici, maggiori sanzioni, e un’iniziativa istituzionale significativa: l’istituzione del Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio.
Cosa prevede il provvedimento: punti chiave
1. Reati, sanzioni e controlli più stringenti Il DDL innalza il livello di guardia nelle norme ambientali:
- Viene rafforzata la pena per l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari: da due a sei mesi di reclusione quando l’abbandono comporti pericolo per la salute pubblica o per l’ecosistema.
- Per l’abbandono di rifiuti pericolosi, la pena sale fino a 5 anni di reclusione, con aggravanti se ne deriva danno grave.
- In caso di violazione delle norme di trasporto dei rifiuti pericolosi (senza formulario, ad esempio), si applica la reclusione da 1 a 3 anni.
- È introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 3.000 € per chi abbandona rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali, anche in assenza di reato. Se si usa un veicolo a motore, è previsto anche il fermo del mezzo per un mese.
- Le pene sono aumentate qualora le attività illecite siano commesse nell’ambito di un’impresa o struttura organizzata (aggravante d’attività d’impresa).
- È prevista la confisca del mezzo usato per commettere il reato, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito.
- In materia di autotrasporto: chi effettua trasporto di rifiuti senza iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali – pur essendo obbligato – può subire sospensione dall’albo da 15 giorni a 2 mesi, e in caso di recidiva cancellazione dall’albo per 2 anni.
L’obiettivo dichiarato è spezzare la “zona grigia” delle pratiche illecite, rendere più rischiosa — anche per i mezzi usati — l’attività illecita e colpire i soggetti organizzatori e committenti, non solo i “scaricatori” su strada.
2. RAEE e responsabilità dei distributori
Per contrastare l’abbandono e garantire il recupero di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), il testo propone:
- Che i distributori possano ritirare gratuitamente a domicilio i RAEE domestici al momento della consegna della nuova apparecchiatura, senza obbligo di acquisto equivalente.
- L’introduzione di nuove sanzioni (tra 2.000 e 10.000 €) se il distributore non comunichi i luoghi di raccolta sul portale telematico o non rispetti gli obblighi previsti.
Queste disposizioni intendono potenziare la raccolta differenziata e il riciclo, contrastando l’abbandono informale di RAEE, spesso presente nelle zone periferiche e nei territori meno controllati.
3. Terra dei Fuochi: stanziamenti e poteri al Commissario unico
All’articolo 9, il disegno di legge autorizza 15 milioni di euro per il 2025 per le attività di ripristino ambientale e rimozione dei rifiuti abbandonati su aree “Terra dei Fuochi”. Il Commissario unico, destinatario delle risorse, assume i poteri previsti dalla normativa ambientale (articoli 192 e 244 del d.lgs. n. 152/2006) per agire operativamente e attivare le azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili identificati.
4. Dipartimento per il Sud: un’istituzione centralizzata per le politiche territoriali
Un elemento che va al di là del “solo tema rifiuti” è l’istituzione del Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio per:
- svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione delle politiche governative sul Mezzogiorno;
- assorbire le funzioni finora attribuite alla Struttura di missione ZES, soppressa;
- avere funzioni da stazione appaltante per infrastrutturazioni PNRR fino al 2026 nelle aree ZES;
- operare con proprio organico dirigenziale e non dirigenziale, e con un contingente di esperti esterni.
Si prevede un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio e una spesa autorizzata per il personale e le strutture correlate, per decine di milioni annui.
5. Misure per eventi calamitosi e contributi post‑emergenza
Vengono apportate modifiche anche sul fronte dell’assistenza e della ricostruzione:
- La decadenza dei contributi per la ricostruzione, in caso di mancata domanda nei termini, è disciplinata in modo più flessibile (senza obbligo di restituzione se l’immobile torna agibile).
- Si proroga lo stato di emergenza per eventi meteorologici nella regione Marche fino al 31 dicembre 2025.
- Stanziamenti aggiuntivi (12,5 milioni annui per il 2026 e 2027) per contributi di ricostruzione di edifici e parti comuni, con criteri differenziati per abitazione principale o non.
Potenziali criticità e rischi da monitorare
Efficacia applicativa e controlli territoriali
Un testo “duro” non basta: servono capacità amministrative, personale ispettivo e presenze sul territorio, specialmente nelle regioni dove il fenomeno rifiuti è più radicato. In queste zone i controlli sono spesso onerosi e le risorse locali limitate.
Rischio di “ingiustizia ambientale” periferica
Se le sanzioni cadono principalmente sui soggetti che abbandonano ma non sugli attori strutturali, può permanere lo squilibrio: i territori più fragili restano esposti, e chi opera “invisibilmente” rischia di rimanere fuori dai radar.
Sostenibilità finanziaria e risorse effettive
Lo stanziamento, seppur apprezzabile, rischia di essere limitato rispetto alle esigenze reali della Terra dei Fuochi e del Sud. Inoltre, le nuove strutture (Dipartimento) e le assunzioni aggiuntive implicano costi strutturali che vanno monitorati nel medio-lungo termine.
Sinergia con politiche ambientali europee e clima
Il provvedimento deve integrarsi con politiche UE su rifiuti, economia circolare e transizione ecologica. Le modifiche al regolamento UE 2024/1157 e alle spedizioni illegali di rifiuti mostrano che il testo guarda anche al contesto sovranazionale.
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